Art. 19 Disposizioni transitorie e finali 1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 17, commi 12 e 13. 3. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, non e' prevista, in attuazione dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 del medesimo articolo.