Art. 19 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino  ai
concorsi   banditi   nell'anno   scolastico   2024/2025,    per    la
partecipazione alle procedure  concorsuali  ai  posti  di  insegnante
tecnico pratico, e' richiesto il titolo di  accesso  alla  classe  di
concorso ai sensi della normativa vigente. 
  2. In sede di prima applicazione, i  presidenti  delle  commissioni
giudicatrici dei concorsi per l'accesso  ai  ruoli  delle  classi  di
concorso A57-Tecnica della danza classica,  A58-Tecnica  della  danza
contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e  teorie,
pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici
degli istituti ove sia attivato  un  percorso  di  liceo  musicale  e
coreutico  ad  indirizzo   coreutico,   ovvero   tra   i   professori
dell'Accademia nazionale di danza. I membri  della  commissione  sono
scelti tra i docenti delle accademie di danza  presso  le  fondazioni
lirico-sinfoniche ovvero tra i  direttori  artistici  dei  rispettivi
corpi di ballo. I presidenti  delle  commissioni  giudicatrici  della
classe  di  concorso  A23-Lingua  italiana  per  discenti  di  lingua
straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD  L-LIN/01
o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti  di
specializzazione  previsti  per  la  partecipazione  alla   procedura
concorsuale e con documentata esperienza nel settore.  Restano  ferme
le disposizioni di cui all'art. 17, commi 12 e 13. 
  3. Per le procedure concorsuali indette con decreto  dipartimentale
21 aprile 2020, n. 499, non e' prevista, in attuazione dell'art.  59,
comma 11,  del  decreto-legge,  la  riapertura  dei  termini  per  la
presentazione  delle  istanze  o  la  modifica   dei   requisiti   di
partecipazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 del medesimo
articolo.