Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a. Ministero: Ministero dell'istruzione; 
    b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    c. legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d. decreto legislativo: decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
59; 
    e. decreto legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
    f. docenti di sostegno: docenti specializzati nel  sostegno  agli
alunni con disabilita'. 
    g. USR: ufficio scolastico regionale; 
    h. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
    i. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    j. professori universitari: i  professori  universitari  di prima
e seconda fascia; 
    k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia; 
    l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione; 
    m. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici.