Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a. Ministero: Ministero dell'istruzione; b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; c. legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; d. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e. decreto legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; f. docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilita'. g. USR: ufficio scolastico regionale; h. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; i. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica; j. professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia; k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia; l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione; m. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici.