Art. 5 Prova orale 1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 6, hanno superato la prova di cui all'art. 4, sono ammessi a sostenere la prova orale. 2. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'art. 8 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la relativa capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. 4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5. L'Allegato A individua le classi di concorso per le quali e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. 5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.