Art. 5
Prova orale
1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 6, hanno superato
la prova di cui all'art. 4, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata
all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto
previsto dall'Allegato A di cui all'art. 8 del presente decreto e
valuta la padronanza delle discipline, nonche' la relativa capacita'
di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti
dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle
attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla
definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione
didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e
alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimediali.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti,
salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, fermi restando gli
eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una
attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di
utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione
interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto
previsto al comma 5. L'Allegato A individua le classi di concorso per
le quali e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e
ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni
giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di
concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale e' condotta nella lingua
straniera oggetto di insegnamento.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresi'
la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno
al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e
B-02 per la lingua inglese, nonche' della specifica capacita'
didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica
speciale.