Art. 5 
 
                             Prova orale 
 
  1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 6, hanno  superato
la prova di cui all'art. 4, sono ammessi a sostenere la prova orale. 
  2.  La  prova   orale   per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'Allegato A di cui all'art. 8  del  presente  decreto  e
valuta la padronanza delle discipline, nonche' la relativa  capacita'
di progettazione didattica efficace, anche  con  riferimento  all'uso
didattico   delle   tecnologie   e   dei   dispositivi    elettronici
multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi  previsti
dagli ordinamenti didattici vigenti. 
  3. La prova orale per i posti di sostegno verte  sul  programma  di
cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle
attivita'  di  sostegno  all'alunno  con   disabilita'   volte   alla
definizione  di  ambienti  di   apprendimento,   alla   progettazione
didattica   e   curricolare   per   garantire   l'inclusione   e   il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili  potenzialita'  e
alle differenti tipologie di disabilita',  anche  mediante  l'impiego
didattico   delle   tecnologie   e   dei   dispositivi    elettronici
multimediali. 
  4. La prova orale ha una durata massima complessiva di  45  minuti,
salvo quanto  previsto  all'art.  6,  comma  4,  fermi  restando  gli
eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili  di  cui  all'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di  una
attivita'  didattica,  comprensiva  dell'illustrazione  delle  scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di  esempi  di
utilizzo  pratico   delle   tecnologie   digitali.   La   commissione
interloquisce  con  il  candidato  anche  con  riferimento  a  quanto
previsto al comma 5. L'Allegato A individua le classi di concorso per
le quali e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e
ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle  commissioni
giudicatrici e le  tempistiche  di  svolgimento.  Per  le  classi  di
concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale e'  condotta  nella  lingua
straniera oggetto di insegnamento. 
  5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta  altresi'
la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno
al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue
ad eccezione dei candidati per le classi di  concorso  A-24,  A-25  e
B-02  per  la  lingua  inglese,  nonche'  della  specifica  capacita'
didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la  didattica
speciale.