Art. 6 Valutazione delle prove e dei titoli 1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli. 2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art. 4 un punteggio massimo di cento punti. La prova e' superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno settanta punti. 3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'art. 5 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'art. 7. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta punti. 4. Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'art. 8 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione cento punti per la prova pratica e cento punti per il colloquio da condursi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 5. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di settanta punti su cento. 5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'art. 9 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di cinquanta punti.