Art. 6 
 
                Valutazione delle prove e dei titoli 
 
  1. Le  commissioni  giudicatrici  dispongono  di  duecentocinquanta
punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale  e
cinquanta per i titoli. 
  2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art.  4  un
punteggio massimo di cento punti. La prova e' superata dai  candidati
che conseguano il punteggio complessivo di almeno settanta punti. 
  3. La commissione assegna alla prova orale di  cui  all'art.  5  un
punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale  predisposti  dalla
commissione nazionale di cui all'art. 7. La  prova  e'  superata  dai
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta punti. 
  4. Nei casi in cui l'Allegato  A  di  cui  all'art.  8  preveda  lo
svolgimento della prova pratica nell'ambito  della  prova  orale,  la
commissione ha  a  disposizione cento  punti  per  la  prova  pratica
e cento punti per il colloquio da condursi ai sensi dei commi 2  e  4
dell'art. 5. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica
delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che
conseguono un  punteggio  complessivo  minimo  di settanta  punti  su
cento. 
  5.  La  commissione  assegna  ai  titoli  accademici,  scientifici,
professionali di cui all'art. 9 del  presente  decreto  un  punteggio
massimo complessivo di cinquanta punti.