Art. 7 
 
         Predisposizione delle prove. Commissione nazionale 
 
  1. I quesiti delle prove di  cui  all'art.  4  sono  predisposti  a
livello nazionale dal Ministero che, a tal fine,  si  avvale  di  una
Commissione nazionale, incaricata altresi' di redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  scritta  computer  based,
che dovranno essere pubblicati sul sito del  Ministero  almeno  dieci
giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce
anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificita' delle
discipline afferenti alla singola classe di concorso. 
  2. Le tracce delle prove di cui  all'art.  5  sono  predisposte  da
ciascuna commissione  giudicatrice  di  cui  all'art.  12  secondo  i
programmi di cui all'art.  8.  Le  commissioni  le  predispongono  in
numero pari a tre volte quello  dei  candidati  ammessi  alla  prova.
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore
prima  dell'orario  programmato  per  la  propria  prova.  Le  tracce
estratte sono escluse dai successivi sorteggi. 
  3. I quadri di riferimento per la  valutazione  della  prova  orale
sono redatti dalla Commissione nazionale di cui al comma 1 e dovranno
essere pubblicati sul sito del Ministero almeno  dieci  giorni  prima
dello svolgimento della prova. 
  4.  La  Commissione  nazionale  di  cui  al  comma  1 e'   composta
scegliendo  tra  professori   universitari,   ricercatori   a   tempo
indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art.
24, comma 3 lettere a) e b), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti  AFAM,  dirigenti  tecnici,  dirigenti
scolastici,  docenti  di  ruolo.  Ai  componenti  della   Commissione
nazionale si applicano le condizioni personali ostative  all'incarico
previste dall'art. 16. 
  5. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il  sistema
educativo di istruzione  e  formazione  si  provvede  a  definire  la
composizione della citata Commissione nazionale.