Art. 4 Trasmissioni e comunicazioni alla Banca dati 1. I datori di lavoro obbligati trasmettono alla Banca dati le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione della Banca dati le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 3. Gli uffici competenti comunicano alla Banca dati le informazioni indicate all'art. 3, comma 1, lettere da e) a l). 4. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere m) e n). 5. Le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' la Regione Valle d'Aosta forniscono le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) per quanto riguarda gli interessati che insistono nei loro territori. 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera o). 7. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera p). 8. Le amministrazioni pubbliche tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio trasmettono, oltre alle informazioni di cui al comma 1, le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera q). 9. La trasmissione, la comunicazione dei dati e delle informazioni avviene secondo il disciplinare tecnico di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le specifiche tecniche relative alla gestione del canale di interscambio sono individuate in apposito disciplinare tecnico approvato con provvedimento della Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente, d'intesa con le regioni e Province autonome. 10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL cooperano per l'interoperabilita' dei dati, al fine di gestire in modo organico e coordinato l'accesso e condivisione dei dati relativi alla Banca dati e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, con riferimento ai dati relativi alla dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa di cui all'art. 19, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (DID), alla Scheda anagrafica del lavoratore (SAP) e agli esiti dei controlli da parte dei servizi competenti sulle comunicazioni, ex art. 39-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001.