Art. 4 
 
            Trasmissioni e comunicazioni alla Banca dati 
 
  1. I datori di lavoro obbligati  trasmettono  alla  Banca  dati  le
informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c). 
  2. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  mette  a
disposizione della Banca dati le  informazioni  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera d). 
  3. Gli uffici competenti comunicano alla Banca dati le informazioni
indicate all'art. 3, comma 1, lettere da e) a l). 
  4. L'INPS alimenta  la  Banca  dati  con  le  informazioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere m) e n). 
  5. Le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nonche'  la  Regione
Valle d'Aosta forniscono le informazioni di cui all'art. 3, comma  1,
lettera m) per quanto riguarda gli interessati che insistono nei loro
territori. 
  6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alimentano
la Banca dati con le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera
o). 
  7. L'INAIL alimenta la  Banca  dati  con  le  informazioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera p). 
  8. Le amministrazioni  pubbliche  tenute  a  dare  attuazione  alle
disposizioni in materia  di  collocamento  obbligatorio  trasmettono,
oltre alle informazioni di cui al comma 1,  le  informazioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera q). 
  9. La trasmissione, la comunicazione dei dati e delle  informazioni
avviene secondo il disciplinare tecnico di cui all'allegato n. 1, che
forma parte integrante del presente decreto. Le  specifiche  tecniche
relative alla gestione del canale di interscambio sono individuate in
apposito  disciplinare  tecnico  approvato  con  provvedimento  della
Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
competente, d'intesa con le regioni e Province autonome. 
  10. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  l'ANPAL
cooperano per l'interoperabilita' dei dati, al  fine  di  gestire  in
modo organico e coordinato l'accesso e condivisione dei dati relativi
alla Banca dati e al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, di cui all'art. 13, del decreto legislativo n. 150 del  2015,
con riferimento ai dati  relativi  alla  dichiarazione  di  immediata
disponibilita'  allo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  di  cui
all'art. 19, del decreto legislativo n.  150  del  2015  (DID),  alla
Scheda anagrafica del lavoratore (SAP) e agli esiti dei controlli  da
parte dei servizi competenti sulle comunicazioni, ex  art.  39-quater
del decreto legislativo n. 165 del 2001.