Art. 10 
 
 
                     Vigilanza sulla formazione 
 
  La  vigilanza  sulla  formazione  e'  affidata   all'organismo   di
supervisione  o  all'Autorita'  a  statuto  speciale  e  puo'  essere
eseguita, oltre che mediante opportuno controllo  documentale,  anche
mediante controlli a campione «in situ»,  secondo  le  determinazioni
delle citate Autorita' ed in base alle proprie capacita' ed  esigenze
operative.