Art. 13 Commissione d'esame 1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del decreto ministeriale n. 446/2021, sono istituite almeno quattro commissioni d'esame, delle quali almeno una presso ogni sede degli organismi di supervisione. 2. Le Autorita' a statuto speciale possono costituire analoghe commissioni o, in alternativa, possono utilizzare le commissioni istituite presso gli organismi di supervisione, previ accordi o convenzioni. 3. I Direttori generali territoriali, e le competenti Autorita' a statuto speciale, in relazione alle proprie esigenze e alle esigenze degli organismi di formazione, possono istituire piu' commissioni di esame anche in sedi decentrate ma appartenenti allo stesso organismo di supervisione o Autorita' a statuto speciale. 4. La composizione e la nomina delle commissioni d'esame sono disciplinate dall'art. 16, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021. 5. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del citato decreto, il Presidente e i componenti della commissione d'esame restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. 6. La commissione e' coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale appartenente almeno all'Area II - F3, in servizio presso l'organismo di supervisione o l'Autorita' a statuto speciale medesima, o secondo i rispettivi ordinamenti delle Autorita' a statuto speciale. 7. I Direttori generali territoriali e le Autorita' a statuto speciale procedono all'eventuale nomina dei componenti supplenti.