Art. 13 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16,  comma  1,  del
decreto ministeriale  n.  446/2021,  sono  istituite  almeno  quattro
commissioni d'esame, delle quali almeno una presso  ogni  sede  degli
organismi di supervisione. 
  2. Le Autorita' a  statuto  speciale  possono  costituire  analoghe
commissioni o, in  alternativa,  possono  utilizzare  le  commissioni
istituite presso gli  organismi  di  supervisione,  previ  accordi  o
convenzioni. 
  3. I Direttori generali territoriali, e le competenti  Autorita'  a
statuto speciale, in relazione alle proprie esigenze e alle  esigenze
degli organismi di formazione, possono istituire piu' commissioni  di
esame anche in sedi decentrate ma appartenenti allo stesso  organismo
di supervisione o Autorita' a statuto speciale. 
  4. La composizione e  la  nomina  delle  commissioni  d'esame  sono
disciplinate    dall'art.    16,     comma     2,     del     decreto
ministeriale n. 446/2021. 
  5.  Ai  sensi  dell'art.  16,  comma  4,  del  citato  decreto,  il
Presidente e i componenti della commissione d'esame restano in carica
tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. 
  6. La commissione e' coadiuvata da un segretario,  individuato  tra
il personale appartenente almeno all'Area II - F3, in servizio presso
l'organismo  di  supervisione  o  l'Autorita'  a   statuto   speciale
medesima, o  secondo  i  rispettivi  ordinamenti  delle  Autorita'  a
statuto speciale. 
  7. I Direttori generali  territoriali  e  le  Autorita'  a  statuto
speciale procedono all'eventuale nomina dei componenti supplenti.