Art. 15 
 
 
                 Modalita' di svolgimento dell'esame 
 
  1. Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il Presidente
della  commissione  procede  all'appello   nominale   dei   candidati
avvalendosi della segreteria della commissione e, previo accertamento
dell'identita' personale degli stessi, dispone  il  loro  spostamento
nell'aula predisposta per lo svolgimento dell'esame. 
  2. I candidati che, all'ora fissata nella convocazione,  non  siano
presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono  dichiarati
assenti e, previa esplicita istanza del candidato presentata in carta
semplice, rinviati a successiva sessione d'esame. 
  3. Il Presidente fa  constatare  l'integrita'  della  chiusura  del
piego contenente le schede dei quiz  e,  successivamente,  aperto  il
piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei  quiz  e
comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati. 
  4. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri.  I   telefoni   cellulari   e   ogni   altra   apparecchiatura
ricetrasmittente  saranno   consegnati   alla   segreteria   all'atto
dell'accertamento dell'identita' del candidato. 
  5. Gli elaborati debbono essere redatti  esclusivamente  con  penna
nera o blu. 
  6. I candidati non possono portare dall'esterno carta da  scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura. 
  7. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai  commi
precedenti e' escluso dall'esame. 
  8. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni
impartite ed ha facolta' di adottare i provvedimenti  necessari,  ivi
compresa l'esclusione dall'esame. A tale scopo, almeno due componenti
della  commissione  devono  trovarsi   nell'aula   adibita   a   sede
dell'esame.  La  mancata  esclusione   del   candidato   durante   lo
svolgimento dell'esame non preclude la possibilita' che questa  possa
essere disposta in sede di  valutazione  della  prova  medesima,  per
effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali. 
  9. Il candidato, dopo aver completato gli elaborati,  appone  negli
appositi spazi le proprie generalita' e la propria firma. 
  10. Al termine della prova i candidati consegnano gli  elaborati  e
possono abbandonare l'aula. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di
trasparenza, sino alla consegna  dell'ultimo  elaborato,  almeno  due
candidati devono essere  sempre  presenti  nell'aula  di  svolgimento
dell'esame. 
  11. L'esame si svolgera' con le seguenti modalita': 
    a) prova scritta mediante riscontro a quiz, estratti da  un  data
base approvato  dall'Autorita'  competente,  e  nella  disponibilita'
dell'organismo di supervisione o dell'Autorita' a  statuto  speciale.
Il data base dei quiz e le relative  soluzioni  sono  pubblicati  sul
sito internet «ilportaledellautomobilista»  e  su  eventuali  portali
internet   di   competenza   dell'organismo   di    supervisione    o
dell'Autorita' a statuto speciale; 
    b) prova pratica vertente sul controllo  tecnico  di  un  veicolo
conforme alla tipologia di abilitazione richiesta. 
  12. La prova di esame a quiz per il conseguimento  della  qualifica
di ispettore autorizzato alle  attivita'  di  revisione  dei  veicoli
leggeri (successivo al completamento dei moduli formativi A+B di  cui
all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019): 
    a) e' composta da sessanta domande in modalita' «vero o falso»; 
    b) ha un tempo di risoluzione di quaranta minuti; 
    c) risulta superata  e  il  candidato  viene  dichiarato  idoneo,
venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel  caso  in  cui  gli
errori commessi non siano superiori a quattro; 
    d) nel caso in cui gli errori siano superiori a quattro la  prova
si intende non superata e, in conseguenza di cio', il candidato  puo'
ripresentare istanza e sostenere un nuovo  esame  in  una  successiva
seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno  un  mese  dalla
data della prova non superata. 
  13. La prova di esame a quiz per il conseguimento  della  qualifica
di ispettore autorizzato alle  attivita'  di  revisione  dei  veicoli
pesanti (successivo al completamento del modulo formativo  C  di  cui
all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019): 
    a) e' composta da trenta domande in modalita' «vero o falso»; 
    b) ha un tempo di risoluzione di venti minuti; 
    c) risulta superata  e  il  candidato  viene  dichiarato  idoneo,
venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel  caso  in  cui  gli
errori commessi non siano superiori a due; 
    d) nel caso in cui gli errori siano superiori a due la  prova  si
intende non superata e, in conseguenza di  cio',  il  candidato  puo'
ripresentare istanza e sostenere un nuovo  esame  in  una  successiva
seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno  un  mese  dalla
data della prova non superata. 
  14. Le prove d'esame a quiz, una volta informatizzata la procedura,
saranno svolte su apposite postazioni telematiche. 
  15. La prova pratica si svolgera' dopo la conclusione  della  prova
scritta utilizzando una  linea  di  revisione  dell'ufficio  sede  di
esame, con un veicolo  messo  a  disposizione,  per  quanto  concerne
l'esame relativo ai moduli formativi A  e  B,  dall'ufficio  sede  di
esame e, per quanto concerne l'esame relativo al modulo formativo  C,
dall'organismo  di  formazione.  Qualora  il  tempo   necessario   ad
effettuare le prove  pratiche  non  fosse  sufficiente  per  tutti  i
candidati,  il  Presidente,  in  accordo  con  i   componenti   della
commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento  delle  prove
pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i  relativi
candidati per portare a temine l'intera sessione in tempi limitati. 
  16. Qualora un candidato non risultasse idoneo alla prova  pratica,
potra' sostenere di nuovo la stessa, previa presentazione di apposita
domanda e trascorso almeno un mese dalla precedente.