Art. 18 
 
 
                      Competenze dell'ispettore 
 
  1. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, deve  rispettare
l'insieme delle regole etiche, giuridiche, tecniche ed amministrative
di cui  all'art.  80  del  codice  della  strada,  all'art.  240  del
regolamento di esecuzione del codice  della  strada,  alla  direttiva
2014/45/UE per come recepita in Italia dal  decreto  ministeriale  n.
214/2017 e relativi allegati, all'art. 17 del decreto ministeriale n.
446/2021, nonche' all'Accordo del 17 aprile 2019. 
  2. Dal  complesso  normativo  vigente  si  evincono  le  specifiche
competenze  e  prerogative  dell'ispettore,  in  forza  delle   quali
quest'ultimo e' chiamato a: 
    a) essere esente da conflitti di interesse; 
    b) procedere con continuita' al proprio aggiornamento; 
    c) informare la persona che  presenta  il  veicolo  al  controllo
delle carenze riscontrate e da correggere; 
    d) non modificare i risultati del controllo tecnico, fatti  salvi
i casi previsti dalla Autorita' competente; 
    e)  eseguire  le  revisioni  in  conformita'  alle   prescrizioni
vigenti; 
    f) controllare la funzionalita' della  linea  di  revisione,  ivi
comprese le attrezzature ivi disposte, e  richiedere  formalmente  al
titolare dell'impresa il tempestivo  intervento  di  ripristino,  ove
necessario; 
    g) controllare periodicamente, secondo il  piano  di  valutazione
dei rischi approntato dal datore di lavoro, la gestione dei flussi di
veicoli; 
    h) procedere periodicamente alla verifica  della  taratura  delle
attrezzature e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura
per ogni prova, attraverso il calibratore annesso al fonometro; 
    i) rispettare le scadenze  e  l'ordine  delle  prenotazioni  come
predisposto dall'impresa attraverso il SW della linea; 
    j) procedere  ai  controlli  preliminari  di  individuazione  del
veicolo da esaminare (targa, numero di  telaio,  identificazione  del
tipo di motore montato); 
    k) procedere al rilievo dei dati tecnici salienti riportati sulla
carta di circolazione, controllando che corrispondano a  quelli  gia'
registrarti sul sistema  informativo  della  linea  di  revisione  al
momento della prenotazione; 
    l) controllare che siano state corrisposte le tariffe  prescritte
per «diritti motorizzazione»; 
    m) procedere alle operazioni di controllo, strumentali e  visive,
secondo le istruzioni desunte dalle norme di legge e regolamentari; 
    n) procedere a constatare lo stato di efficienza degli organi non
raggiungibili senza smontaggi,  garantendo  la  propria  presenza  al
momento dello smontaggio o mediante  acquisizione  di  certificazione
liberatoria del centro di controllo; 
    o) certificare l'esito delle revisioni effettuate sulla sola base
dello stato del veicolo per come si presenta alla prova di revisione,
facendo  eventualmente  precedere,  e  non  seguire,  la  fase  della
pre-revisione; 
    p)  trasmettere  l'esito  delle  revisioni  al  CED  tramite   il
collegamento informatico; 
    q) stampare ed apporre l'etichetta autoadesiva munita  di  codice
antifalsificazione sulla carta di circolazione del veicolo; 
    r) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione; 
    s) rilasciare all'utente la certificazione di avvenuta  revisione
temporaneamente sostitutiva della carta di circolazione; 
    t) curare la completezza delle certificazioni da conservare  agli
atti (domanda utente, referto ed eventuali allegati); 
    u) produrre referti riportanti  valori  non  eccedenti  i  limiti
ammessi; 
    v) astenersi dall'effettuare operazioni di revisione in  caso  di
diffida a sospenderle; 
    w)  presenziare  costantemente  durante  lo   svolgimento   delle
operazioni di controllo sui veicoli; 
    x) curare la compilazione del registro; 
    y)   verificare   la   sussistenza   e   la   completezza   delle
certificazioni da conservare agli atti.