Art. 18 Competenze dell'ispettore 1. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, deve rispettare l'insieme delle regole etiche, giuridiche, tecniche ed amministrative di cui all'art. 80 del codice della strada, all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, alla direttiva 2014/45/UE per come recepita in Italia dal decreto ministeriale n. 214/2017 e relativi allegati, all'art. 17 del decreto ministeriale n. 446/2021, nonche' all'Accordo del 17 aprile 2019. 2. Dal complesso normativo vigente si evincono le specifiche competenze e prerogative dell'ispettore, in forza delle quali quest'ultimo e' chiamato a: a) essere esente da conflitti di interesse; b) procedere con continuita' al proprio aggiornamento; c) informare la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere; d) non modificare i risultati del controllo tecnico, fatti salvi i casi previsti dalla Autorita' competente; e) eseguire le revisioni in conformita' alle prescrizioni vigenti; f) controllare la funzionalita' della linea di revisione, ivi comprese le attrezzature ivi disposte, e richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario; g) controllare periodicamente, secondo il piano di valutazione dei rischi approntato dal datore di lavoro, la gestione dei flussi di veicoli; h) procedere periodicamente alla verifica della taratura delle attrezzature e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura per ogni prova, attraverso il calibratore annesso al fonometro; i) rispettare le scadenze e l'ordine delle prenotazioni come predisposto dall'impresa attraverso il SW della linea; j) procedere ai controlli preliminari di individuazione del veicolo da esaminare (targa, numero di telaio, identificazione del tipo di motore montato); k) procedere al rilievo dei dati tecnici salienti riportati sulla carta di circolazione, controllando che corrispondano a quelli gia' registrarti sul sistema informativo della linea di revisione al momento della prenotazione; l) controllare che siano state corrisposte le tariffe prescritte per «diritti motorizzazione»; m) procedere alle operazioni di controllo, strumentali e visive, secondo le istruzioni desunte dalle norme di legge e regolamentari; n) procedere a constatare lo stato di efficienza degli organi non raggiungibili senza smontaggi, garantendo la propria presenza al momento dello smontaggio o mediante acquisizione di certificazione liberatoria del centro di controllo; o) certificare l'esito delle revisioni effettuate sulla sola base dello stato del veicolo per come si presenta alla prova di revisione, facendo eventualmente precedere, e non seguire, la fase della pre-revisione; p) trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico; q) stampare ed apporre l'etichetta autoadesiva munita di codice antifalsificazione sulla carta di circolazione del veicolo; r) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione; s) rilasciare all'utente la certificazione di avvenuta revisione temporaneamente sostitutiva della carta di circolazione; t) curare la completezza delle certificazioni da conservare agli atti (domanda utente, referto ed eventuali allegati); u) produrre referti riportanti valori non eccedenti i limiti ammessi; v) astenersi dall'effettuare operazioni di revisione in caso di diffida a sospenderle; w) presenziare costantemente durante lo svolgimento delle operazioni di controllo sui veicoli; x) curare la compilazione del registro; y) verificare la sussistenza e la completezza delle certificazioni da conservare agli atti.