Art. 19 Responsabilita' dell'ispettore e disciplina sanzionatoria 1. In coerenza all'art. 18 del decreto ministeriale n. 446/2021, il regime sanzionatorio si applica a tutti gli ispettori che prestano la propria attivita' presso i centri di controllo, sia in relazione ai veicoli leggeri che ai veicoli pesanti. 2. Ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, e' previsto che i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore siano adottati dagli organismi di supervisione o dall'Autorita' a statuto speciale, quando venga accertato che l'ispettore: a) non e' piu' in possesso dei requisiti e/o delle condizioni prescritte in ordine: alla validita' dell'autorizzazione; ai requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del regolamento di esecuzione del codice della strada; b) ha effettuato le revisioni in difformita' dalle prescrizioni vigenti; c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017, in ragione del fatto che: non e' esente da conflitti di interesse; non ha informato la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere; i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al di fuori dei casi previsti dall'Autorita' competente. 3. L'accertamento della carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti al punto sub a) del comma 2 comporta la cancellazione dal registro RUI. 4. Gli organismi di supervisione o le Autorita' a statuto speciale sono autorizzati a procedere secondo la gravita' delle infrazioni e ad irrogare le relative sanzioni in luogo dell'Autorita' competente di cui all'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021. 5. Sara' cura degli organismi di supervisione o delle Autorita' a statuto speciale valutare se alle carenze riscontrate si accompagnino anche procedimenti di rilievo penale a carico dell'ispettore e in tal senso sara' necessario verificare: a) l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati per fattispecie penali; b) l'eventuale sussistenza di sentenze di condanna per fattispecie penali in gradi di giudizio intermedi o passate in giudicato. 6. L'accertamento della permanenza dei requisiti sopraelencati va eseguito d'ufficio da parte dagli organismi di supervisione o dalle Autorita' a statuto speciale, anche con controlli a campione. 7. I provvedimenti emessi a norma dell'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021, sono trasmessi all'Autorita' competente per l'esercizio delle attivita' di raccordo ed omogeneizzazione dei criteri sanzionatori adottati. 8. I provvedimenti sanzionatori sono adottati a seguito di attivita' di vigilanza occasionale o programmata, da esercitare secondo il disposto della vigente direttiva del Capo del Dipartimento 4 luglio 2018, n. 192, con i necessari adeguamenti ai modelli di verbale utilizzati in coerenza con le presenti disposizioni («Verbale di ispezione imprese autorizzate allo svolgimento delle revisioni» e «Verbale di ispezione ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni»). 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 18 del citato decreto.