Art. 19 
 
 
      Responsabilita' dell'ispettore e disciplina sanzionatoria 
 
  1. In coerenza all'art. 18 del decreto ministeriale n. 446/2021, il
regime sanzionatorio si applica a tutti gli ispettori che prestano la
propria attivita' presso i centri di controllo, sia in  relazione  ai
veicoli leggeri che ai veicoli pesanti. 
  2. Ai sensi dell'art. 18 del citato  decreto,  e'  previsto  che  i
provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore
siano adottati dagli organismi di  supervisione  o  dall'Autorita'  a
statuto speciale, quando venga accertato che l'ispettore: 
    a) non e' piu' in possesso dei  requisiti  e/o  delle  condizioni
prescritte in ordine: 
      alla validita' dell'autorizzazione; 
      ai requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere b),  c),  d)
ed e) del regolamento di esecuzione del codice della strada; 
    b) ha effettuato le revisioni in difformita'  dalle  prescrizioni
vigenti; 
    c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art.  13  del  decreto
ministeriale n. 214/2017, in ragione del fatto che: 
      non e' esente da conflitti di interesse; 
      non  ha  informato  la  persona  che  presenta  il  veicolo  al
controllo delle carenze riscontrate e da correggere; 
      i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al  di
fuori dei casi previsti dall'Autorita' competente. 
  3. L'accertamento della carenza anche di  uno  solo  dei  requisiti
prescritti al punto sub a) del comma 2 comporta la cancellazione  dal
registro RUI. 
  4. Gli organismi di supervisione o le Autorita' a statuto  speciale
sono autorizzati a procedere secondo la gravita' delle  infrazioni  e
ad irrogare le relative sanzioni in luogo  dell'Autorita'  competente
di cui all'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021. 
  5. Sara' cura degli organismi di supervisione o delle  Autorita'  a
statuto speciale valutare se alle carenze riscontrate si accompagnino
anche procedimenti di rilievo penale a carico dell'ispettore e in tal
senso sara' necessario verificare: 
    a)  l'eventuale  iscrizione  nel  registro  degli  indagati   per
fattispecie penali; 
    b)  l'eventuale  sussistenza  di   sentenze   di   condanna   per
fattispecie penali in  gradi  di  giudizio  intermedi  o  passate  in
giudicato. 
  6. L'accertamento della permanenza dei requisiti  sopraelencati  va
eseguito d'ufficio da parte dagli organismi di supervisione  o  dalle
Autorita' a statuto speciale, anche con controlli a campione. 
  7. I provvedimenti emessi  a  norma  dell'art.  18,  comma  2,  del
decreto  ministeriale  n.  446/2021,  sono  trasmessi   all'Autorita'
competente  per  l'esercizio   delle   attivita'   di   raccordo   ed
omogeneizzazione dei criteri sanzionatori adottati. 
  8.  I  provvedimenti  sanzionatori  sono  adottati  a  seguito   di
attivita' di  vigilanza  occasionale  o  programmata,  da  esercitare
secondo il disposto della vigente direttiva del Capo del Dipartimento
4 luglio 2018, n. 192, con i  necessari  adeguamenti  ai  modelli  di
verbale utilizzati in coerenza con le presenti disposizioni («Verbale
di ispezione imprese autorizzate allo svolgimento delle revisioni»  e
«Verbale di ispezione ispettori autorizzati  allo  svolgimento  delle
revisioni»). 
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente  articolo  si
rinvia all'art. 18 del citato decreto.