Art. 4 
 
 
                       Organismi di formazione 
 
  1. Ai sensi dell'art.  2  dell'Accordo  del  17  aprile  2019,  gli
organismi di formazione sono soggetti  autorizzati  dalle  regioni  o
dalle Province autonome di Trento e Bolzano ad  erogare  i  corsi  di
formazione teorico-pratici per  ispettori  dei  centri  di  controllo
privati, in conformita' a quanto previsto dall'art.  13  del  decreto
ministeriale n. 214/2017 e dal relativo allegato IV. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano
all'organismo di supervisione  o  all'Autorita'  a  statuto  speciale
competente per territorio la lista degli organismi di  formazione  di
cui al precedente comma,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
quadro normativo di riferimento.