Art. 4 Organismi di formazione 1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019, gli organismi di formazione sono soggetti autorizzati dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ad erogare i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati, in conformita' a quanto previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017 e dal relativo allegato IV. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale competente per territorio la lista degli organismi di formazione di cui al precedente comma, in possesso dei requisiti previsti dal quadro normativo di riferimento.