Art. 5 
 
 
                Docenti degli organismi di formazione 
 
  1. Gli organismi di formazione di cui al precedente articolo devono
assicurare che  il  corpo  docente  sia  in  possesso  dei  requisiti
descritti all'art. 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile  2019,  per
la formazione di cui ai moduli A, B e C dell'art. 3, comma 1, lettera
a), b) e c) del predetto Accordo. 
  2. I requisiti indicati all'art 3, comma  9,  dell'Accordo  del  17
aprile 2019, riferiti alla formazione iniziale per i moduli A, B e C,
devono considerarsi estesi anche ai relativi corsi di aggiornamento.