Art. 5 Docenti degli organismi di formazione 1. Gli organismi di formazione di cui al precedente articolo devono assicurare che il corpo docente sia in possesso dei requisiti descritti all'art. 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, per la formazione di cui ai moduli A, B e C dell'art. 3, comma 1, lettera a), b) e c) del predetto Accordo. 2. I requisiti indicati all'art 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, riferiti alla formazione iniziale per i moduli A, B e C, devono considerarsi estesi anche ai relativi corsi di aggiornamento.