Art. 6 
 
 
 Requisiti di accesso per la formazione iniziale dei nuovi ispettori 
 
  1. L'organismo  di  formazione  di  cui  all'art.  4  del  presente
provvedimento  verifica  preliminarmente  il  possesso  in  capo   ai
soggetti  che  richiedono  la  formazione  iniziale   dei   requisiti
professionali e di idoneita' di cui all'art. 2, comma 2, dell'Accordo
del 17 aprile  2019,  all'art.  15,  lettere  a)  e  b)  del  decreto
ministeriale  n.  446/2021,  e  all'art.  240  del   regolamento   di
esecuzione del codice della strada. 
  2. La verifica dei requisiti professionali e di idoneita' di cui al
comma 1 del presente articolo e' operata dalla  Commissione  d'esame,
in fase di valutazione della  domanda  di  ammissione  all'esame,  ai
sensi del successivo art. 14. 
  3. Relativamente ai requisiti  di  esperienza  di  cui  all'art.  2
dell'Accordo del 17  aprile  2019,  le  Universita'  e  gli  Istituti
tecnici  superiori  possono  certificarne  il   conseguimento   anche
computando il periodo curriculare di  preparazione  al  conseguimento
del titolo di studio.