Art. 6 Requisiti di accesso per la formazione iniziale dei nuovi ispettori 1. L'organismo di formazione di cui all'art. 4 del presente provvedimento verifica preliminarmente il possesso in capo ai soggetti che richiedono la formazione iniziale dei requisiti professionali e di idoneita' di cui all'art. 2, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, all'art. 15, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 446/2021, e all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada. 2. La verifica dei requisiti professionali e di idoneita' di cui al comma 1 del presente articolo e' operata dalla Commissione d'esame, in fase di valutazione della domanda di ammissione all'esame, ai sensi del successivo art. 14. 3. Relativamente ai requisiti di esperienza di cui all'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019, le Universita' e gli Istituti tecnici superiori possono certificarne il conseguimento anche computando il periodo curriculare di preparazione al conseguimento del titolo di studio.