Art. 7 
 
 
          Modalita' di svolgimento dei corsi di formazione 
 
  1.  Gli  organismi  di  formazione  comunicano   all'organismo   di
supervisione  o  all'Autorita'  a  statuto  speciale  competente  per
territorio, con un anticipo  di  almeno tre  giorni  (escludendo  dal
computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso,
il sabato e le festivita'), lo svolgimento dei corsi  di  formazione,
indicando le relative date, i partecipanti  e  i  docenti.  Eventuali
variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso. 
  2. I corsi di formazione tecnico-pratica sono articolati nei moduli
indicati all'art. 3,  comma  1,  dell'Accordo  del  17  aprile  2019,
secondo quanto indicato nelle tabelle allegate allo stesso. 
  3. Ai sensi  dell'art.  103,  comma  2,  decreto-legge  n. 18/2020,
convertito  con  legge  n.  27/2020,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 2, del citato Accordo, la formazione  a  distanza,
ovvero in modalita' e-learning (FAD), e' ammessa per  il  periodo  di
vigenza dell'emergenza sanitaria da Sars-COVID 19 e per un  ulteriore
periodo successivo di novanta giorni. 
  4. Alla fine del corso di formazione, previa  valutazione  positiva
di idoneita' del candidato, gli organismi di formazione rilasciano un
«attestato di frequenza con profitto». 
  5. Gli ispettori autorizzati quali responsabili tecnici abilitati o
autorizzati alla data del 31 agosto 2018 ed iscritti, come tali,  nel
registro degli ispettori «ope legis» a norma dell'art. 13,  comma  2,
del decreto ministeriale  n.  214/2017  e  dell'art  7  del  d.d.  n.
211/2018,  sono  esentati  dalla  dimostrazione  del   possesso   dei
requisiti di cui all'allegato IV punto 1,  del  decreto  ministeriale
n. 214/2017 e dal conseguimento della formazione di cui  al  presente
articolo in relazione ai moduli A e B, potendo direttamente  accedere
alla frequenza del modulo C, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9,
comma 3, del presente provvedimento. 
  6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
rinvia all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.