Art. 7 Modalita' di svolgimento dei corsi di formazione 1. Gli organismi di formazione comunicano all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale competente per territorio, con un anticipo di almeno tre giorni (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festivita'), lo svolgimento dei corsi di formazione, indicando le relative date, i partecipanti e i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso. 2. I corsi di formazione tecnico-pratica sono articolati nei moduli indicati all'art. 3, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate allo stesso. 3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato Accordo, la formazione a distanza, ovvero in modalita' e-learning (FAD), e' ammessa per il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria da Sars-COVID 19 e per un ulteriore periodo successivo di novanta giorni. 4. Alla fine del corso di formazione, previa valutazione positiva di idoneita' del candidato, gli organismi di formazione rilasciano un «attestato di frequenza con profitto». 5. Gli ispettori autorizzati quali responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 ed iscritti, come tali, nel registro degli ispettori «ope legis» a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art 7 del d.d. n. 211/2018, sono esentati dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato IV punto 1, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dal conseguimento della formazione di cui al presente articolo in relazione ai moduli A e B, potendo direttamente accedere alla frequenza del modulo C, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del presente provvedimento. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.