Art. 8 Fascicolo del candidato e dell'ispettore 1. Al termine del corso di formazione, l'organismo di formazione rilascia al candidato il fascicolo, anche in forma digitale, di cui all'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019. 2. Il fascicolo di cui al comma che precede, contiene: a) titolo di studio; b) dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata; c) attestato di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'art. 3 del citato Accordo. 3. Il predetto fascicolo, unitamente all'istanza e all'attestazione dei versamenti di cui al successivo art. 12, deve essere presentato all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale ove il candidato intende effettuare l'esame. 4. Fino alla data del 31 dicembre 2022, l'istanza di esame puo' essere presentata soltanto presso la sede dell'organismo di supervisione o dell'Autorita' a statuto speciale territorialmente competente in base alla sede dell'organismo di formazione oppure alla residenza del candidato stesso. 5. Il fascicolo del candidato, integrato con le abilitazioni e con gli attestati di superamento dei corsi di aggiornamento, costituisce il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, che sara' conservato, in adempimento agli obblighi di legge e alle prassi esistenti, in formato digitale nel RUI. 6. Relativamente ai corsi gia' espletati alla data di pubblicazione del presente decreto dirigenziale, l'organismo di formazione trasmette il fascicolo all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale competente per territorio, accompagnato dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver svolto i corsi in conformita' alle norme vigenti.