Art. 8 
 
 
              Fascicolo del candidato e dell'ispettore 
 
  1. Al termine del corso di formazione,  l'organismo  di  formazione
rilascia al candidato il fascicolo, anche in forma digitale,  di  cui
all'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019. 
  2. Il fascicolo di cui al comma che precede, contiene: 
    a) titolo di studio; 
    b)  dichiarazioni  e  documentazioni   comprovanti   l'esperienza
maturata; 
    c) attestato di frequenza con profitto dei  moduli  formativi  di
cui all'art. 3 del citato Accordo. 
  3. Il predetto fascicolo, unitamente all'istanza e all'attestazione
dei versamenti di cui al successivo art. 12, deve  essere  presentato
all'organismo di supervisione o all'Autorita' a statuto speciale  ove
il candidato intende effettuare l'esame. 
  4. Fino alla data del 31 dicembre 2022,  l'istanza  di  esame  puo'
essere  presentata  soltanto  presso  la   sede   dell'organismo   di
supervisione o dell'Autorita'  a  statuto  speciale  territorialmente
competente in base alla sede dell'organismo di formazione oppure alla
residenza del candidato stesso. 
  5. Il fascicolo del candidato, integrato con le abilitazioni e  con
gli attestati di superamento dei corsi di aggiornamento,  costituisce
il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 4, comma 2,  dell'Accordo
del 17  aprile  2019,  che  sara'  conservato,  in  adempimento  agli
obblighi di legge e alle prassi esistenti, in  formato  digitale  nel
RUI. 
  6. Relativamente ai corsi gia' espletati alla data di pubblicazione
del  presente  decreto  dirigenziale,   l'organismo   di   formazione
trasmette il fascicolo all'organismo di supervisione o  all'Autorita'
a statuto speciale  competente  per  territorio,  accompagnato  dalla
dichiarazione del candidato, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di aver svolto i corsi  in  conformita'
alle norme vigenti.