Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022 si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
          Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 
 
  1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi
della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.  
  2. Nell'esercizio dei poteri derivanti  dalla  dichiarazione  dello
stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento  della
protezione civile e il Commissario straordinario per  l'attuazione  e
il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  adottano  anche
ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione  in  via
ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e  al  contenimento
del fenomeno epidemiologico da COVID-19.