Art. 10 Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonche' per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.». 2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.