Art. 11 
 
Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul  territorio
                              nazionale 
 
   1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera ((e  i  servizi
territoriali  di  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante   e
aeronavigante)) (USMAF-SASN) del Ministero della salute,  effettuano,
anche  a  campione,  presso  gli  scali  aeroportuali,  marittimi   e
terrestri, test antigenici o molecolari  dei  viaggiatori  che  fanno
ingresso nel territorio nazionale. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 3.553.500 euro per l'anno 2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico,  ((al
viaggiatore  si  applica,  con  oneri  a  suo  carico,))  la   misura
dell'isolamento fiduciario  per  un  periodo  di  dieci  giorni,  ove
necessario ((presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19
(« Covid Hotel ») )) previsti dall'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  previa   comunicazione   al
Dipartimento  di  prevenzione   dell'azienda   sanitaria   ((locale))
competente per  territorio  in  modo  da  garantire  la  sorveglianza
sanitaria per tutto il periodo necessario.