Art. 12 
 
Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini
                             in farmacia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, si applicano fino  al  31  dicembre  2022.  Ai
relativi oneri, ((quantificati complessivamente in euro  4.800.000,))
si provvede a valere sul fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  447,
della legge n. 178 del 2020, che a  tal  fine  e'  integrato  di  4,8
milioni di euro per l'anno 2021. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento
e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.