Art. 13 
 
Disposizioni urgenti per  prevenire  il  contagio  da  SARS-CoV-2  in
                          ambito scolastico 
 
   1. Al fine di assicurare l'individuazione e  il  tracciamento  dei
casi  postivi  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  l'anno
scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a
regioni e province autonome  nello  svolgimento  delle  attivita'  di
somministrazione di test per la ricerca di  SARS-CoV-2  e  di  quelle
correlate di  analisi  e  di  refertazione  attraverso  i  laboratori
militari  della  rete  di  diagnostica   molecolare   dislocati   sul
territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche  dei
laboratori  militari  e  garantire  il  corretto  espletamento  delle
attivita' di cui al  precedente  periodo,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021. 
  2. Per il pagamento degli  oneri  di  missione,  dei  compensi  per
lavoro  straordinario  e  del  compenso  forfetario  di  impiego   al
personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso  quello
delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di
cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la  spesa  complessiva
di euro 14.500.000. I compensi  accessori  al  personale  di  cui  al
precedente  periodo  sono  corrisposti  anche  in  deroga  ai  limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231 e a quelli  stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per
la durata di sei mesi  a  ulteriori  dieci  unita'  di  personale  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma
2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di
cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata  la  spesa
di euro 199.760. 
  4.  Per  il  pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario svolte dal personale ((di cui al comma 3  del  presente
articolo)) e dal personale di  cui  all'articolo  22,  comma  3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla ((legge 21 maggio 2021, n. 69,)) per l'anno 2022 e' autorizzata
la spesa di euro 185.111. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((pari  a  9.000.000
di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro  per  l'anno  2022,))  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla
compensazione degli effetti in termini di indebitamento e  fabbisogno
derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno  2022,  si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate  derivanti
dal presente decreto.