Art. 14 
 
Potenziamento  delle  infrastrutture  strategiche  per  le  emergenze
                              sanitarie 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  potenziamento  delle  infrastrutture
strategiche per fronteggiare le  esigenze  connesse  all'epidemia  da
COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze  sanitarie
future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa  di  6  milioni  di
euro per la realizzazione e l'allestimento, da  parte  del  Ministero
della  difesa,  di  una  infrastruttura  presso  un   sito   militare
individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo  a
consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali  per
le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati  dal
Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della  legge
16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
((delle proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale  di  conto
capitale ((iscritto)), ai  fini  del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.