Art. 14 Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie 1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze sanitarie future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione ((delle proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale ((iscritto)), ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.