Art. 16 
 
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza  da  COVID-19
((nonche'  proroga  di  termini  per  adempimenti  relativi  all'anno
                       accademico 2020/2021)) 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo  2022  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«Per gli anni 2021 e 2022».)) 
  2.  Con  riferimento  al  numero  22  di  cui  all'allegato  A,  il
Commissario   ((straordinario))   di   cui   all'articolo   122   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  provvede  alla  fornitura  di
mascherine  di  tipo  FFP2  o  FFP3   alle   istituzioni   educative,
scolastiche e universitarie, per le finalita' di cui all'articolo  1,
((comma 2, lettera a-bis))), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
a valere sulle disponibilita' di  cui  all'articolo  122  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2-bis. ((In deroga alle disposizioni dei regolamenti  di  ateneo  e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata  al  15  giugno  2022.  E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti
didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette
prove.))