Art. 16 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 ((nonche' proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021)) 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. ((1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».)) 2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario ((straordinario)) di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalita' di cui all'articolo 1, ((comma 2, lettera a-bis))), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 2-bis. ((In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata al 15 giugno 2022. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.))