Art. 17 
 
   Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali 
 
  1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo  26,  comma
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ((fino al 31  marzo
2022)). Al fine di garantire la sostituzione del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al  primo  periodo  e'
autorizzata la spesa di ((68,7 milioni di euro per l'anno 2022)). 
  ((2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il limite di
spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro  della
salute, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico  e  con
particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali ricorre
la condizione di fragilita'.)) 
  3. Le misure di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici  di  cui
al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel  limite  di
spesa di 29,7 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del
limite di spesa ((di cui al  secondo  periodo))  del  presente  comma
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione  ulteriori  domande.   Al   fine   di   garantire   la
sostituzione  del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche  che  usufruisce
dei  benefici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
  ((3-bis. Sono prorogate le disposizioni  di  cui  all'articolo  26,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino  al  31  marzo
2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli  oneri  a  carico
dell'INPS connessi con le  tutele  di  cui  al  presente  comma  sono
finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di
euro per l'anno 2022, dando priorita'  agli  eventi  cronologicamente
anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno  2022  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2  del  medesimo
articolo  26  non  aventi  diritto  all'assicurazione  economica   di
malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al secondo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche
nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  1,  3  e  3-bis,  pari  a  122,4
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 76,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 30,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2; 
    c) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    d) quanto a 5,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante  utilizzo  di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.))