((Art. 18 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, si applicano le misure di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto  previsto  dalle  disposizioni
legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021. 
  2.  Sono  abrogati  il  comma  2  dell'articolo  5  e  il  comma  1
dell'articolo  6  del  decreto-legge  26  novembre  2021,   n.   172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3)).