((Art. 18 bis 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
   1. La violazione delle disposizioni  previste  dagli  articoli  4,
comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente  decreto  continua  ad  essere
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.))