((Art. 18 bis Disciplina sanzionatoria 1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.))