((Art. 18 ter 
 
                       Disposizioni finanziari 
 
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  esclusione  degli
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))