((Art. 18 ter Disposizioni finanziari 1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))