Art. 2 
 
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16
                         maggio 2020, n. 33 
 
   1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«fino al 31 marzo 2022».  
  ((2. Al decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. La misura della  quarantena  precauzionale  di  cui  al
comma 7 non si applica  a  coloro  che,  nei  centoventi  giorni  dal
completamento del ciclo  vaccinale  primario  o  dalla  guarigione  o
successivamente alla somministrazione della dose di  richiamo,  hanno
avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al  COVID-19.
Ai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  e'  applicato  il   regime
dell'autosorveglianza,   consistente   nell'obbligo   di    indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto  stretto  con
soggetti confermati positivi al COVID-19  e  di  effettuare  un  test
antigenico rapido  o  molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene
SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora  sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 
      7-ter. Con circolare del Ministero della salute  sono  definite
le modalita' attuative dei  commi  6  e  7  sulla  base  dei  criteri
stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del  3  febbraio
2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi  6  e  7
consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare
per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche  presso
centri  privati  a  cio'  abilitati.   In   quest'ultimo   caso,   la
trasmissione, con modalita' anche elettroniche,  al  dipartimento  di
prevenzione  territorialmente  competente  del  referto   con   esito
negativo determina la cessazione del regime di quarantena»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».))