((Art. 3 bis 
 
                    Certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini della  normativa
emergenziale connessa al rischio  sanitario  della  diffusione  degli
agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:»; 
    b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
      «a-bis)  certificazione   verde   COVID-19   da   vaccinazione,
guarigione  o  test,  cosiddetto   green   pass   base:   una   delle
certificazioni di cui al comma 2; 
      a-ter)  certificazione  verde  COVID-19   da   vaccinazione   o
guarigione,   cosiddetto   green   pass   rafforzato:    una    delle
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera
a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui  al
comma 2, lettere b) e c-bis)».))