Art. 4 
 
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31
gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all'aperto,   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
2 marzo 2021, ((pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021)), trova applicazione anche in  zona
bianca. 
  ((2. All'articolo 5  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli  spettacoli  aperti  al
pubblico che si svolgono al chiuso o  all'aperto  in  sale  teatrali,
sale da con-certo, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi
e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e'
fatto obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti  luoghi,  ad  esclusione  dei
servizi di ristorazione svolti  da  qualsiasi  esercizio,  e  per  il
medesimo periodo di tempo di cui  al  primo  periodo  e'  vietato  il
consumo di cibi e bevande al chiuso». 
  3. (Soppresso).))