((Art. 5 
 
Impiego  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   da   vaccinazione,
            guarigione o test, cosiddetto green pass base 
 
  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita', nel rispetto della disciplina  della  zona  bianca  e  dei
protocolli e delle linee guida adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: 
      a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 
      b) concorsi pubblici; 
      c) corsi di  formazione  pubblici  e  privati,  fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  9-ter.1  del  presente   decreto   e
dall'articolo  4-ter  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.   44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»; 
    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «ai commi 1 e  2-bis»
e «ai medesimi commi 1 e  2-bis  »  sono  sostituite  rispettivamente
dalle seguenti: « al comma 1 » e « al medesimo comma 1 » e il terzo e
il quarto periodo sono soppressi; 
    d) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Impiego  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base».))