((Art. 5 quater Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto 1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:»; 2) la lettera e-bis) e' abrogata; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. 2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, e' consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»; c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis»; d) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»; e) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis e 3».))