((Art. 5 quater 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi  di
      protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto 
 
   1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022,
e' consentito esclusivamente ai soggetti in  possesso  di  una  delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato,  l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di
trasporto e il loro utilizzo:»; 
      2) la lettera e-bis) e' abrogata; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione  dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'  fatto  obbligo   di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo
FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il  loro
utilizzo. 
      2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino  alla  cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  l'accesso  ai
mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il  loro  utilizzo,
per gli spostamenti da e per le isole con  il  resto  del  territorio
italiano, e' consentito anche ai soggetti in possesso  di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base»; 
    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo  comma
1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis»; 
    d) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 
    e) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 2-bis e 3».))