((Art. 5 quinquies Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro 1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022 » e le parole: « la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»; b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022».))