((Art. 5 quinquies 
 
  Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro 
 
  1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: «31  marzo  2022  »  e  le  parole:  «  la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni  verdi  COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta  fermo
quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente
decreto,  nonche'  dagli  articoli  4,  4-bis,  4-ter,   4-quater   e
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»; 
    b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022».))