((Art. 5 sexies 
 
 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari 
 
  1. All'articolo 9-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 marzo 2022» e le parole: la certificazione verde COVID-19 di  cui
all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:  «una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e  4-quinquies  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».))