((Art. 7 
 
Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere,
    residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice 
 
  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «muniti  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
52,»  e  le  parole:  «muniti  delle  suddette  certificazioni  verdi
COVID-19» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  l'accesso  dei
visitatori  alle  strutture  di  cui  al  comma   1   e'   consentito
esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  certificazione   verde
COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della  dose  di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. 
      1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo
periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito altresi' ai soggetti  in
possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata  a  seguito
del  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o  dell'avvenuta
guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2  dell'articolo
9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente  ad  una
certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del  test  antigenico
rapido  o  molecolare,  eseguito  nelle  quarantotto  ore  precedenti
l'accesso. 
      1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono
tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel
rispetto delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter.  Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con  le
modalita' indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo   9,   comma   10,   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
      1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui  ai  commi
1-bis, 1-ter e 1-quater e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
      1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla  cessazione
dello  stato  di  emergenza  da  COVID-19,  e'  consentito   altresi'
l'accesso dei  visitatori  ai  reparti  di  degenza  delle  strutture
ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis  e  1-ter.  Ai
direttori sanitari e' data facolta' di adottare misure  precauzionali
piu' restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico,
garantendo  un   accesso   minimo   giornaliero   non   inferiore   a
quarantacinque minuti. 
      1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi  dell'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  sono  autorizzati
gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica  del
possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  al  presente
articolo e la verifica del  possesso  delle  medesime  certificazioni
verdi COVID-19 in formato cartaceo».))