Art. 9 
 
Esecuzione  di  test  antigenici  rapidi  a   prezzi   calmierati   e
                            gratuitamente 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi  1  e  1-bis,  le  parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 
    b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata»  sono  inserite
le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,». 
  2. All'articolo 34, comma 9-quater,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2022». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((pari a 18  milioni  di  euro
per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro  per  l'anno
2022, si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  presenti  nella
contabilita'  speciale   del   Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,))
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27.
Alla compensazione  degli  effetti  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.