Art. 3 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da nove componenti effettivi: 
    a) un  componente,  con  funzioni  di  Presidente,  nominato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze  e  scelto  tra  i  magistrati
civili, amministrativi o contabili, anche a riposo; 
    b) un dirigente del MEF, designato dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
    c) un dirigente del  Ministero  della  giustizia,  designato  dal
Ministro della giustizia; 
    d) un  componente  designato  dal  Presidente  della  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa; 
    e)  un  rappresentante  della  Banca  d'Italia,   designato   dal
Governatore della Banca d'Italia; 
    f) quattro revisori legali designati dal  MEF,  su  proposta  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Per ciascuno dei componenti effettivi indicati nei punti  da  b)
ad f) viene designato un supplente, con le modalita' di cui al  comma
1. Il componente supplente partecipa alle riunioni della  Commissione
in caso di  impedimento  del  componente  effettivo,  qualora  questo
comunichi con  congruo  preavviso  la  propria  assenza,  anche  solo
direttamente al supplente, con qualunque mezzo idoneo, nei tempi  che
ne consentano la convocazione in sostituzione. 
  3. Tutti i componenti indicati ai punti da b) ad f) del comma 1  ed
i corrispondenti componenti supplenti devono essere muniti di  laurea
in materie economiche, aziendali o giuridiche. 
  4.  La  Commissione  e'   nominata   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisite  le  designazioni  da  parte
delle amministrazioni interessate. La Commissione,  nel  corso  della
prima  riunione  utile,  elegge  il  vicepresidente  tra   i   propri
componenti effettivi. 
  5. I componenti di cui al comma 1 ed  i  corrispondenti  componenti
supplenti non devono avere a loro carico, nei cinque anni  precedenti
alla nomina,  provvedimenti  di  sospensione  o  altri  provvedimenti
disciplinari risultati dal registro dei revisori  legali,  ovvero  da
altri  albi  o  registri  professionali.   A   tal   fine,   all'atto
dell'assunzione delle  funzioni,  i  componenti  effettivi  e  quelli
supplenti  presentano  una  dichiarazione  di  trasparenza.   Se   il
provvedimento  di  sospensione  o  sanzionatorio  viene  emanato   in
costanza dello svolgimento  dell'incarico,  il  componente  decade  e
l'amministrazione  che  lo  ha  designato  procede   ad   una   nuova
designazione.