Art. 3 Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da nove componenti effettivi: a) un componente, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e scelto tra i magistrati civili, amministrativi o contabili, anche a riposo; b) un dirigente del MEF, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; c) un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia; d) un componente designato dal Presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; e) un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia; f) quattro revisori legali designati dal MEF, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi indicati nei punti da b) ad f) viene designato un supplente, con le modalita' di cui al comma 1. Il componente supplente partecipa alle riunioni della Commissione in caso di impedimento del componente effettivo, qualora questo comunichi con congruo preavviso la propria assenza, anche solo direttamente al supplente, con qualunque mezzo idoneo, nei tempi che ne consentano la convocazione in sostituzione. 3. Tutti i componenti indicati ai punti da b) ad f) del comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche. 4. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisite le designazioni da parte delle amministrazioni interessate. La Commissione, nel corso della prima riunione utile, elegge il vicepresidente tra i propri componenti effettivi. 5. I componenti di cui al comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti non devono avere a loro carico, nei cinque anni precedenti alla nomina, provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari risultati dal registro dei revisori legali, ovvero da altri albi o registri professionali. A tal fine, all'atto dell'assunzione delle funzioni, i componenti effettivi e quelli supplenti presentano una dichiarazione di trasparenza. Se il provvedimento di sospensione o sanzionatorio viene emanato in costanza dello svolgimento dell'incarico, il componente decade e l'amministrazione che lo ha designato procede ad una nuova designazione.