Art. 5 Modalita' di funzionamento 1. Le riunioni della Commissione sono convocate a cura del Presidente, e sono presiedute da questo o, in sua assenza, dal vicepresidente, con l'assistenza del personale di segreteria individuato ai sensi del comma 2 e nominato con provvedimento dell'Ispettore generale capo di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; di ogni seduta viene redatto un verbale. Le riunioni possono svolgersi in presenza, nel luogo fissato dal Presidente, ovvero in modalita' telematica, assicurando comunque la contemporaneita' della partecipazione dei componenti nel numero minimo di cui al comma 3. 2. La Commissione si avvale, per i servizi di segreteria e di supporto per le attivita' connesse all'esercizio del potere di vigilanza da parte del MEF, ivi compresa l'assistenza nel corso delle riunioni sia alla Commissione che alle eventuali sottocommissioni di cui al comma 6, di personale appartenente alla III area funzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, per un massimo di sei unita' presenti anche congiuntamente per un massimo di quattro unita' alle riunioni della Commissione. 3. Le riunioni della Commissione non possono aver luogo in caso di assenza contemporanea del Presidente e del vicepresidente e, in tal caso, il componente piu' anziano d'eta' provvedera' a redigere un verbale di rinvio della convocazione, che dovra' successivamente essere indetta dal Presidente; la Commissione e' validamente costituita con la partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente o il vicepresidente, e le relative proposte sono assunte a maggioranza; in caso di parita' nella votazione, prevarra' il parere espresso dal Presidente o, in sua assenza, quello espresso dal vicepresidente. 4. Se durante lo svolgimento delle riunioni un componente della Commissione si trova in posizione di conflitto di interessi in relazione ad un caso specifico, lo stesso si astiene dalla decisione. Se per effetto dell'astensione il numero dei componenti legittimati ad esprimersi risulta inferiore al numero che consente la valida costituzione della Commissione, la relativa deliberazione non puo' essere assunta. 5. Ciascun componente della Commissione, il personale di cui al comma 2, nonche' ogni altra persona che collabora con la Commissione, e' tenuto al segreto sulle notizie, gli atti ed i documenti di cui viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. 6. La Commissione puo' prevedere la costituzione di sottocommissioni composte da un numero di componenti, scelti tra effettivi e supplenti, pari ad almeno tre. Ad ogni riunione della sottocommissione partecipa anche un funzionario di cui al comma 2. La Commissione dispone altresi' la soppressione delle sottocommissioni. 7. Le sottocommissioni di cui al comma 6 sono costituite o soppresse con provvedimento del Presidente della Commissione, nel quale sono indicati i nominativi dei partecipanti e i compiti di esame, di approfondimento e di supporto istruttorio ad essa affidati.