Art. 5 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1.  Le  riunioni  della  Commissione  sono  convocate  a  cura  del
Presidente, e sono presiedute  da  questo  o,  in  sua  assenza,  dal
vicepresidente,  con  l'assistenza  del   personale   di   segreteria
individuato ai  sensi  del  comma  2  e  nominato  con  provvedimento
dell'Ispettore  generale  capo  di  finanza  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; di  ogni  seduta  viene  redatto  un
verbale. Le riunioni possono svolgersi in presenza, nel luogo fissato
dal Presidente, ovvero in modalita' telematica, assicurando  comunque
la contemporaneita' della partecipazione dei  componenti  nel  numero
minimo di cui al comma 3. 
  2. La Commissione si avvale, per  i  servizi  di  segreteria  e  di
supporto per  le  attivita'  connesse  all'esercizio  del  potere  di
vigilanza da parte del MEF, ivi compresa l'assistenza nel corso delle
riunioni sia alla Commissione che alle eventuali sottocommissioni  di
cui al comma 6, di personale appartenente alla  III  area  funzionale
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  - Ispettorato
generale di finanza, per un massimo  di  sei  unita'  presenti  anche
congiuntamente per un massimo di quattro unita' alle  riunioni  della
Commissione. 
  3. Le riunioni della Commissione non possono aver luogo in caso  di
assenza contemporanea del Presidente e del vicepresidente e,  in  tal
caso, il componente piu' anziano d'eta'  provvedera'  a  redigere  un
verbale di rinvio  della  convocazione,  che  dovra'  successivamente
essere  indetta  dal  Presidente;  la  Commissione   e'   validamente
costituita con la partecipazione di  sette  componenti,  compreso  il
Presidente o il vicepresidente, e le relative proposte sono assunte a
maggioranza; in caso di parita' nella votazione, prevarra' il  parere
espresso dal Presidente  o,  in  sua  assenza,  quello  espresso  dal
vicepresidente. 
  4. Se durante lo svolgimento delle  riunioni  un  componente  della
Commissione si trova  in  posizione  di  conflitto  di  interessi  in
relazione ad un caso specifico, lo stesso si astiene dalla decisione. 
  Se per effetto dell'astensione il numero dei componenti legittimati
ad esprimersi risulta inferiore al  numero  che  consente  la  valida
costituzione della Commissione, la relativa  deliberazione  non  puo'
essere assunta. 
  5. Ciascun componente della Commissione, il  personale  di  cui  al
comma 2, nonche' ogni altra persona che collabora con la Commissione,
e' tenuto al segreto sulle notizie, gli atti ed i  documenti  di  cui
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. 
  6.   La   Commissione   puo'   prevedere   la    costituzione    di
sottocommissioni composte da un  numero  di  componenti,  scelti  tra
effettivi e supplenti, pari ad almeno tre.  Ad  ogni  riunione  della
sottocommissione partecipa anche un funzionario di cui al comma 2. La
Commissione dispone altresi' la soppressione delle sottocommissioni. 
  7. Le  sottocommissioni  di  cui  al  comma  6  sono  costituite  o
soppresse con provvedimento del  Presidente  della  Commissione,  nel
quale sono indicati i nominativi dei  partecipanti  e  i  compiti  di
esame, di approfondimento e di supporto istruttorio ad essa affidati.