Art. 3 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nella Regione Friuli-Venezia Giulia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2,  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia   continuano   ad
applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui  alla
c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa  vigente  e  nei
termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.