Art. 3 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Friuli-Venezia Giulia 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.