IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2288 della Commissione
del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n.
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati
nel formato del certificato digitale COVID dell'UE indicante il
completamento della serie di vaccinazioni primarie;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, gli articoli 9 e seguenti;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare,
l'art. 6;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure
urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29, e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e
primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il
possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022,
n. 18;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici
Covid-free"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 29 settembre 2021, n. 233;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n.
297;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 gennaio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free"», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2022, n. 22;
Vista la circolare prot. n. 21677 del 15 maggio 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente
indicazioni per l'utilizzo del Passenger Locator Form digitale per i
passeggeri in ingresso in Italia;
Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente
indicazioni in merito all'equipollenza delle certificazioni vaccinali
e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti
dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente
l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/ COVID somministrati
all'estero;
Vista la circolare prot. n. 50269 del 4 novembre 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente
indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all'estero
con un vaccino non autorizzato da EMA;
Vista la circolare prot. n. 1431 del 7 gennaio 2022, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente
chiarimenti in ordine all'ordinanza del Ministro della salute del 14
dicembre 2021 e ai decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e 30
dicembre 2021, n. 229;
Vista la circolare prot. n. 2840 del 13 gennaio 2022, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente
indicazioni per lo spostamento di casi COVID-19 e contatti stretti di
caso COVID-19, dalla sede di isolamento/quarantena ad altra sede di
isolamento/quarantena;
Vista la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno
2020, e successivi aggiornamenti;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Ritenuto necessario, in considerazione dell'evolversi della
situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale,
aggiornare, sentita la Direzione generale della prevenzione
sanitaria, le misure concernenti gli ingressi e le uscite dei
viaggiatori provenienti da Stati o territori esteri;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Disposizioni relative agli ingressi
sul territorio nazionale
1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, l'ingresso
sul territorio nazionale e' consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque
e' deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form
mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in
copia cartacea;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque
e' deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni di
cui al citato art. 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo
provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di
durata stabiliti dai regolamenti europei vigenti in materia.
2. Solo in caso di mancata presentazione di una delle
certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la misura
della quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger
Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l'obbligo di
sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone, alla fine di detto periodo.
3. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere
esibite in formato digitale o cartaceo.
4. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato
della Citta' del Vaticano non sono soggetti a limitazioni ne' a
obblighi di dichiarazione.