Art. 2 Deroghe 1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2, e 3, non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone; f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita' estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato; g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita' del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), non si applica l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form.