Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. A condizione che non insorgano  sintomi  da  COVID-19,  e  fermo
restando l'obbligo di presentazione  del  digital  Passenger  Locator
Form, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1,  2,  e  3,  non  si
applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante; 
    c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
    d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana; 
    e)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il
territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  un  periodo  di
quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger  Locator
Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi,  alla  fine  di
detto periodo, a un test  molecolare  o  antigenico,  effettuato  per
mezzo di tampone; 
    f) a chiunque rientra  nel  territorio  nazionale  a  seguito  di
permanenza di durata non superiore a  quarantotto  ore  in  localita'
estere situate a  distanza  non  superiore  a  60  km  dal  luogo  di
residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con
mezzo privato; 
    g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto
ore in localita' del territorio  nazionale  situate  a  distanza  non
superiore a  60  km  dal  luogo  estero  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere f)  e  g),  non  si  applica
l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form.