Art. 3 
 
                        Obblighi dei vettori 
 
  1. I vettori sono tenuti a: 
    a) verificare prima dell'imbarco  il  digital  Passenger  Locator
Form e il possesso di una delle certificazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b); 
    b) vietare l'imbarco a  chi  manifesta  sintomi  compatibili  con
l'infezione da Sars-cov-2; 
    c) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri  i  dispositivi
di protezione delle vie respiratorie e indicare le  situazioni  nelle
quali gli stessi possono essere  temporaneamente  ed  eccezionalmente
rimossi; 
    d) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.