Art. 3 Obblighi dei vettori 1. I vettori sono tenuti a: a) verificare prima dell'imbarco il digital Passenger Locator Form e il possesso di una delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); b) vietare l'imbarco a chi manifesta sintomi compatibili con l'infezione da Sars-cov-2; c) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; d) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.