Art. 3
Obblighi dei vettori
1. I vettori sono tenuti a:
a) verificare prima dell'imbarco il digital Passenger Locator
Form e il possesso di una delle certificazioni di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b);
b) vietare l'imbarco a chi manifesta sintomi compatibili con
l'infezione da Sars-cov-2;
c) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi
di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle
quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente
rimossi;
d) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.