Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022  e  fino
al 31 marzo 2022. 
  2. A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di  applicarsi  le  misure
previste dalle ordinanze del Ministro della salute 28 settembre 2021,
22 ottobre 2021, 14 dicembre  2021  e  27  gennaio  2022,  citate  in
premessa. 
  3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 396