Art. 5 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022. 2. A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022, citate in premessa. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2022 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 396