Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022 e fino
al 31 marzo 2022.
2. A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure
previste dalle ordinanze del Ministro della salute 28 settembre 2021,
22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022, citate in
premessa.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2022
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 396