Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Nell'ambito dei soggetti definiti dall'art. 3 del citato d.d. n. 204 del 29 settembre 2021, si individuano quali beneficiari, ai fini del presente decreto gli organismi di ricerca, cosi' come risulteranno individuati nella graduatoria stilata dall'Agenzia per la coesione territoriale in esito della procedura di evidenza pubblica di cui al medesimo d.d. n. 204/2021. Sono considerati organismi di ricerca: a) universita' e istituti universitari; b) enti di ricerca; c) altri soggetti la cui finalita' principale, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, consista nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita', mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale soggetto svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza dominante su tale soggetto, ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.