Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Nell'ambito dei soggetti definiti dall'art. 3 del citato d.d. n.
204 del 29 settembre 2021, si individuano quali beneficiari, ai  fini
del  presente  decreto  gli  organismi   di   ricerca,   cosi'   come
risulteranno individuati nella graduatoria stilata  dall'Agenzia  per
la  coesione  territoriale  in  esito  della  procedura  di  evidenza
pubblica di cui al medesimo d.d. n. 204/2021. 
  Sono considerati organismi di ricerca: 
    a) universita' e istituti universitari; 
    b) enti di ricerca; 
    c) altri soggetti la cui finalita' principale,  indipendentemente
dallo status giuridico  (costituito  secondo  il  diritto  privato  o
pubblico) o dalla fonte di finanziamento, consista nello svolgere  in
maniera indipendente attivita' di ricerca  fondamentale,  di  ricerca
industriale o di  sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire  un'ampia
diffusione dei risultati di tali attivita', mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o  il  trasferimento  di  conoscenze.  Qualora  tale
soggetto svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi
e i ricavi di tali attivita' economiche  devono  formare  oggetto  di
contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza
dominante su tale soggetto, ad esempio in qualita' di azionisti o  di
soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai  risultati
generati.