Art. 4 
 
Ripartizione delle risorse, ammontare del contributo concedibile e le
                modalita' di accesso al finanziamento 
 
  1. Le risorse attribuite  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca dall'art. 1 della delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e  lo  sviluppo  sostenibile  48  del  21
luglio 2021, pari a 50 Meuro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e
2023, vengono ripartite,  con  apposito  decreto  di  attuazione,  in
rapporto al fabbisogno di  rafforzamento  del  capitale  umano  e  di
potenziamento delle competenze cosi' come  individuato  dai  soggetti
beneficiari di cui al precedente art. 2 nella  proposta  progettuale,
secondo le modalita' di cui al successivo comma 3. 
  2. Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno in ogni  caso
concesse nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale  in
materia di aiuti di Stato, ove applicabile. 
  3. Con un successivo e apposito  decreto  attuativo  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca saranno stabilite le modalita'  e  i
termini    di    presentazione    delle    iniziative    progettuali,
l'illustrazione  dei  contenuti  di  queste  ultime,  le   cause   di
inammissibilita', i criteri di valutazione,  la  tipologia  di  costi
agevolabili  e  l'intensita'  del  finanziamento.  Resta  inteso  che
l'attuazione  del  presente  decreto,  a  partire   dagli   effettivi
fabbisogni,  e'  connessa  all'esito  della  procedura  di   evidenza
pubblica indetta dall'Agenzia per la coesione territoriale di cui  al
summenzionato d.d.  n.  204  del  29  settembre  2021,  in  corso  di
svolgimento.  Il  Ministero  si  riserva  pertanto   di   approntare,
acquisiti gli esiti di tale procedura,  gli  opportuni  correttivi  e
rideterminazioni. 
  4. I contributi pubblici concessi ai sensi del presente decreto non
sono  cumulabili  con   alcun'altra   agevolazione   contributiva   o
finanziaria  pubblica   prevista   da   norme   regionali,   statali,
comunitarie o altre forme d'incentivazione in genere, per i  medesimi
costi ammissibili