Art. 4 
 
                  Individuazione dei valori soglia 
                   di massima spesa del personale 
 
  1. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n.  34
del 2019, sono individuati  i  seguenti  valori  soglia,  per  fascia
demografica, del rapporto della spesa del  personale  delle  province
rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2: 
    a) province con meno di 250.000 abitanti, 20,8 per cento; 
    b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1 per cento; 
    c) province da 350.000 a 449.999 abitanti, 19,1 per cento; 
    d) province da 450.000 a 699.999 abitanti, 19,7 per cento; 
    e) province con 700.000 abitanti e oltre, 13,9 per cento. 
  2. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n.  34
del 2019, sono  individuati  i  seguenti  valori  soglia  per  fascia
demografica del rapporto  della  spesa  del  personale  delle  citta'
metropolitane rispetto alle entrate correnti, secondo le  definizioni
dell'art. 2: 
    a) citta' metropolitane con meno di 750.000  abitanti,  25,3  per
cento; 
    b) citta' metropolitane da 750.000 a 1.499.999 abitanti, 14,2 per
cento; 
    c) citta' metropolitane con 1.500.000 di abitanti e  oltre,  16,2
per cento. 
  3. A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  le  province  e  le  citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia  di  cui
rispettivamente al comma 1 ed  al  comma  2,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 5, possono incrementare  la  spesa  del  personale
registrata  nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato, in coerenza con  i  piani  triennali
dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una  spesa  del  personale  complessiva  rapportata  alle  entrate
correnti, come definite all'art. 2, non superiore  ai  valori  soglia
definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.