Art. 4 Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale 1. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale delle province rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2: a) province con meno di 250.000 abitanti, 20,8 per cento; b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1 per cento; c) province da 350.000 a 449.999 abitanti, 19,1 per cento; d) province da 450.000 a 699.999 abitanti, 19,7 per cento; e) province con 700.000 abitanti e oltre, 13,9 per cento. 2. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati i seguenti valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale delle citta' metropolitane rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2: a) citta' metropolitane con meno di 750.000 abitanti, 25,3 per cento; b) citta' metropolitane da 750.000 a 1.499.999 abitanti, 14,2 per cento; c) citta' metropolitane con 1.500.000 di abitanti e oltre, 16,2 per cento. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le citta' metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.