Art. 5 
 
              Percentuali massime annuali di incremento 
                      del personale in servizio 
 
  1. In fase di prima applicazione e fino  al  31  dicembre  2024  le
province e le citta'  metropolitane  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in  misura
non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024,  in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di  revisione  e  del  valore  soglia  di  cui
dall'art. 4, commi 1 e 2. 
  2. Per il periodo 2022-2024, le province e le citta'  metropolitane
possono utilizzare le facolta' assunzionali  residue  antecedenti  al
2022 se piu' favorevoli rispetto alle facolta' assunzionali  connesse
agli incrementi percentuali individuati dal comma 1, fermo restando i
limiti  di  cui  all'art.  4,  commi  1  e  2,  di  ciascuna   fascia
demografica, i piani triennali  dei  fabbisogni  di  personale  e  il
rispetto   pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio   asseverato
dall'organo di revisione.