Art. 6 
 
                 Modalita' di rientro della maggiore 
                         spesa del personale 
 
  1. Le province e le citta' metropolitane in  cui  il  rapporto  fra
spesa del personale e le entrate  correnti,  secondo  le  definizioni
dell'art.  2,  risulta  superiore  al  valore   soglia   per   fascia
demografica individuato rispettivamente al comma  1  ed  al  comma  2
dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione  annuale  del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto
valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per
cento. 
  2. A decorrere dal 2025, le province e le citta'  metropolitane  in
cui il rapporto fra  spesa  del  personale  e  le  entrate  correnti,
secondo le definizioni  dell'art.  2,  risulta  superiore  al  valore
soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma  1
ed al comma 2 dell'art. 4, applicano un turn  over  pari  al  30  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.