Art. 7 
 
                   Disposizioni attuative e finali 
 
  1.  La  maggior  spesa  per  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5,  non
rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1,
comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. I parametri individuati  dal  presente  decreto  possono  essere
aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro  della  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ed  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2022 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 392