Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «service»: la possibilita' per le strutture di laboratorio di utilizzare altre strutture per esami a motivo di esigenze di numerosita', complessita' e/o necessita' di strumentazione e personale qualificato; b) «produzione» di una struttura pubblica o privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN): il volume di esami analizzati, sia rendicontati in proprio che forniti in service, comprensiva anche di esami erogati in regime privatistico e non posti a carico del SSN; c) «strutture produttive»: i laboratori pubblici o privati accreditati che effettuano l'attivita' analitica per conto proprio o per conto di altre strutture; d) «strutture eroganti»: le strutture che erogano la prestazione all'assistito mediante produzione in sede e/o mediante acquisto di service da altre strutture di laboratorio; e) «soglia di efficienza operativa»: corrisponde alla quota di 200.000 esami prodotti all'anno, comprensiva delle prestazioni erogate in regime privatistico anche fornite in service ad altre strutture di laboratorio o punti prelievo; f) nell'ambito della genetica medica, per «sequenziamento di nuova generazione (Next generation sequencing, NGS)» si intende: l'insieme delle tecnologie di sequenziamento degli acidi nucleici che hanno in comune la capacita' di sequenziare, in parallelo, porzioni estese del genoma; g) «valore di incidenza di prestazioni di genetica medica delle regioni di riferimento»: e' ottenuto dal rapporto tra il valore di tale branca e il valore totale delle prestazioni di laboratorio, rilevato complessivamente nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Marche, che hanno adottato un proprio nomenclatore regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale piu' coerente con il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», il quale prevede ulteriori prestazioni di genetica rispetto al nomenclatore di cui al decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996; h) «valore nazionale di incidenza rideterminato di prestazioni di genetica medica»: viene calcolato considerando a livello regionale il massimo tra l'incidenza delle prestazioni di genetica effettivamente rilevata nel flusso TS ed il valore di incidenza di prestazioni di genetica medica delle regioni di riferimento.