Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «service»: la possibilita' per le strutture di laboratorio  di
utilizzare  altre  strutture  per  esami  a  motivo  di  esigenze  di
numerosita',  complessita'  e/o  necessita'   di   strumentazione   e
personale qualificato; 
    b) «produzione» di una struttura pubblica o privata accreditata e
contrattualizzata con  il  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN):  il
volume di esami analizzati, sia rendicontati in proprio  che  forniti
in service, comprensiva anche di esami erogati in regime privatistico
e non posti a carico del SSN; 
    c)  «strutture  produttive»:  i  laboratori  pubblici  o  privati
accreditati che effettuano l'attivita' analitica per conto proprio  o
per conto di altre strutture; 
    d) «strutture eroganti»: le strutture che erogano la  prestazione
all'assistito mediante produzione in sede e/o  mediante  acquisto  di
service da altre strutture di laboratorio; 
    e) «soglia di efficienza operativa»: corrisponde  alla  quota  di
200.000  esami  prodotti  all'anno,  comprensiva  delle   prestazioni
erogate in regime privatistico anche  fornite  in  service  ad  altre
strutture di laboratorio o punti prelievo; 
    f) nell'ambito della  genetica  medica,  per  «sequenziamento  di
nuova generazione (Next  generation  sequencing,  NGS)»  si  intende:
l'insieme delle tecnologie di sequenziamento degli acidi nucleici che
hanno in comune la capacita' di sequenziare, in  parallelo,  porzioni
estese del genoma; 
    g) «valore di incidenza di prestazioni di genetica  medica  delle
regioni di riferimento»: e' ottenuto dal rapporto tra  il  valore  di
tale branca e il valore  totale  delle  prestazioni  di  laboratorio,
rilevato complessivamente nelle  Regioni  Lombardia,  Emilia-Romagna,
Veneto, Umbria e Marche, che hanno adottato un  proprio  nomenclatore
regionale  delle  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  piu'
coerente con il nomenclatore della  specialistica  ambulatoriale,  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio
2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502», il quale prevede ulteriori prestazioni  di
genetica rispetto al nomenclatore di  cui  al  decreto  del  Ministro
della sanita' 22 luglio 1996; 
    h) «valore nazionale di incidenza rideterminato di prestazioni di
genetica medica»: viene calcolato considerando a livello regionale il
massimo tra l'incidenza delle prestazioni di genetica  effettivamente
rilevata nel flusso TS ed il valore di incidenza  di  prestazioni  di
genetica medica delle regioni di riferimento.